Di recente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223/12, ha dichiarato l’illegittimità della trattenuta del 2,50% per i lavoratori pubblici che transitavano in regime di TFR. Come si ricorderà, la Legge 122/2010 aveva forzosamente costretto tutto il personale in TFS a transitare in regime TFR ma mantenendogli la trattenuta del 2,50%
La sentenza della Consulta ha sanzionato l’irragionevolezza di tale legge in quanto la trattenuta del 2,50% per chi è in regime TFS è operata a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto mentre per chi è in regime di TFR il mantenimento della trattenuta comporta “una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo”; inoltre la legge sanzionata determinava “un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati”.
Per sanare tale ingiustizia è dovuto intervenire il Governo Monti che, con il decreto legge n.185/2012, si è visto costretto a riportare in regime di TFS tutto il personale assunto prima del 2001, ripristinando per questi il precedente sistema di calcolo della liquidazione compresa la trattenuta del 2,50%.
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