Il Jobs Act rimodula le maxi sanzioni sul lavoro nero, cambiando il meccanismo in base al quale vengono applicate: non conta più la giornata lavorativa, ma il periodo durante il quale il lavoratore è impiegato irregolarmente. Le novità sulla lotta al lavoro nero sono contenute nel decreto semplificazioni, approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri dello scorso 4 settembre.
Si tratta del provvedimento che modifica anche le sanzioni per irregolarità nella gestione delle pratiche del rapporto di lavoro (registrazione dati, stipendio, busta paga).
Vediamo in particolare cosa cambia in materia di lotta al lavoro nero. Le novità sono contenute nell’articolo 22 del provvedimento attuativo della Riforma Lavoro, che va a modificare l’articolo 3 del Dl 12/2002. La multa scatta in caso di «impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico». Ecco le maxi sanzioni:
- da 1500 a 9mila euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego per un periodo fino a 30 giorni effettivi di lavoro;
- da 3mila a 8mila euro per ciascun lavoratore, in caso di impiego fra i 30 e i 60 giorni;
- da 6mila a 36mila euro, in caso di impiego oltre i 60 giorni.
Prima la multa andava da 1.950 a 15.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, più 195 euro per ogni giornata di lavoro effettivo. Se l’irregolarità persisteva, si applicava una nuova sanzione da 1300 a 10.400 euro, più 30 euro per ciascuna giornata successiva. Come si vede possono anche esserci casi in cui le nuove sanzioni sono meno pesanti delle precedenti, anche se tendenzialmente risultano inasprite. La novità fondamentale è il meccanismo, per fasce e non più per singola giornata lavorativa, che di fatto segna un tetto massimo a quota 36mila euro (prima, in teoria, in caso di lavoro nero per periodo molto lunghi le maxisanzioni potevano invece salire molto di più, perché scattava una maggiorazione per ogni singolo giorno lavorato). Le sanzioni sono aumentate del 20% nel caso in cui il lavoratore sia straniero, oppure sia minorenne.
Un’altra novità è rappresentata dalla reintroduzione della diffida (articolo 13, Dlgs 124/2004), in base alla quale il personale ispettivo invita il datore di lavoro alla regolarizzazione, e può anche applicare uno sconto sulle sanzioni. In base alla nuova norma, la diffida prevede la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con una riduzione di orario non superiore al 50%, oppure un contratto a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni. Il lavoratore non può essere licenziato prima di tre mesi. Entro 120 giorni dalla notifica del verbale, vanno provate l’avvenuta regolarizzazione e il pagamento delle sanzioni.
Infine, c’è una rimodulazione anche delle sanzioni previste per evitare la sospensione dell’attività imprenditoriale, che in base all’articolo 14 del Dlgs 81/2008 scatta se i lavoratori in nero sono superiori al 20% della forza lavoro, o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Resta condizione necessaria, per la revoca del provvedimmento, la regolarizzazione dei lavoratori. In più, bisogna pagare la sanzione, che nel caso del lavoro nero sale da 1950 a 2mila euro, mentre nel caso delle altre violazioni scende da 3250 a 3200 euro. E’ anche stata introdotta una regola che va a rafforzare l’istituto premiale, per cui su istanza di parte la revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale è possibile davanti al pagamento del 25% della somma dovuta, a condizione che l’importo residuo sia versato entro sei mesi, maggiorato del 5%.