Inps: visite fiscali anche ai co.co.pro.

Visite fiscali anche per i co.co.pro. che si danno ammalati. L'Inps, infatti, può effettuare accertamenti medico-legali, domiciliari e/o ambulatoriali, per verificare la sussistenza dell'incapacità temporanea al lavoro. Lo precisa lo stesso Istituto previdenziale pubblico in una circolare (n. 77/2013), nella quale illustra le regole su malattia e congedo parentale per i lavoratori iscritti alla gestione separata.

Pertanto, come per i dipendenti, anche i lavoratori parasubordinati (professionisti senza cassa, co.co.co., lavoratori a progetto ecc.), qualora si assentino dal lavoro per malattia, devono rispettare le fasce orarie di reperibilità (10-12 e 17-19).

L'indennità di malattia spetta, spiega l'Inps nella circolare, a tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria né pensionati, che possano far valere determinati requisiti contributivi e reddituali.

A tal fine, l'Inps individua due macro categorie: i lavoratori "parasubordinati" (con committente o associante) e i libero professionisti. Per la prima categoria, la tutela dell'indennità di malattia decorre dal 1° gennaio 2007, mentre per la seconda, dal 1° gennaio 2012.

Nella stessa circolare, l'Inps spiega che l'indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a quattro giorni. Tuttavia, in caso di ricaduta o di continuazione di un precedente evento morboso diagnosticato, della durata inferiore a quattro giorni, l'indennità è dovuta anche per i primi tre giorni.