Malattia

La Legge stabilisce che ai “lavoratori vengano garantiti i mezzi adeguanti alle loro esigenze di vita in caso di malattia” Difatti i lavoratori dipendenti con qualifica di operai salariati e categorie assimilate percepiscono durante l’assenza dal lavoro per malattia un’indennità economica erogata dall’Inps, ma anticipata dal datore di lavoro.

Tutti gli impiegati invece del settore pubblico e privato durante la malattia continuano a percepire la retribuzione da parte del datore di lavoro nella misura e con le modalità previste dai vai contratti di lavoro, con la sola eccezione degli impiegati cui si applica il contratto di lavoro “commercio, terziario e servizi” che sono indennizzati dall’Inps.

In caso di periodi lunghi e ripetuti di malattia, è opportuno inoltre prestare attenzione al cd. “periodo di comporto”, cioè al numero massimo di giorni in un dato periodo di tempo oltre il quale il lavoratore o la lavoratrice perdono il diritto al mantenimento del posto di lavoro (licenziamento).
Il metodo di calcolo del periodo di comporto varia a seconda del Contratto Collettivo applicato.

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