La sentenza del Tar era stata impugnata davanti al Consiglio di Stato che, con propria sentenza n. 990 depositata il 3 marzo 2014, ha confermato sostanzialmente quanto disposto dal Tar, in quanto ha ritenuto illegittima la nuova composizione della commissione giudicatrice dopo le dimissioni del presidente. Le procedure di correzione degli elaborati e le altre successive dovranno essere ripetute, tenendo conto di quanto disposto dallo stesso Consiglio di Stato:

Il Ministero dell’istruzione dovrà affidare a un dirigente di prima fascia incardinato da almeno un anno presso gli uffici centrali ministeriali e ad altri due dirigenti di analoga collocazione, estranei alla vicenda amministrativa in esame, il compito:

- di acquisire gli elaborati concorsuali;

- di distinguere fra: a) da un lato, gli elaborati corretti dalla commissione originaria (per i quali non occorrerà ripetere le operazioni di valutazione in quanto i candidati conserveranno la votazione riportata) e b) dall’altro, gli elaborati corretti dalla commissione illegittimamente composta (che dovranno essere nuovamente corretti);

- di ricomporre, per quanto riguarda gli elaborati sub b), i plichi (‘buste’) anonimi, adottando ogni cautela necessaria per garantire il ripristino del carattere anonimo dei plichi medesimi, anche effettuando le altre necessarie operazioni materiali.

I dirigenti incaricati daranno adeguata pubblicità delle attività poste in essere indicando luogo, giorno e ora in cui si effettueranno tali operazioni, consentendo, se richiesto, ad un numero non superiore a dieci candidati, di assistervi.

Dopo questa prima parte del recupero della correzione, il Consiglio di Stato ha disposto che:

Il Ministero, inoltre, provvederà a nominare una nuova commissione composta da soggetti aventi i prescritti requisiti legali, con il compito di procedere:

  • ad una nuova valutazione degli elaborati dinanzi richiamati sub b), in applicazione delle pertinenti disposizioni
  • allo svolgimento delle prove orali per tutti i candidati che abbiano superato il complesso delle prove scritte
  • al compimento di ogni altra operazione necessaria per il rinnovo e il completamento delle operazioni concorsuali.

(fonte: Tuttoscuola)

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