Accordo Interconfederale 28 giugno

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Un'intesa, che “guarda al futuro e non al passato”

Il testo dell’Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011

Le parti
premesso che
- è interesse comune definire pattiziamente le regole in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- è obiettivo comune l’impegno per realizzare un sistema di relazioni industriali che crei condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l’occupazione e le retribuzioni;
- la contrattazione deve esaltare la centralità del valore del lavoro anche considerando che sempre più è la conoscenza, patrimonio del lavoratore, a favorire le diversità della qualità del prodotto e quindi la competitività dell’impresa;
- la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere risultati funzionali all’attività delle imprese ed alla crescita di un’occupazione stabile e tutelata e deve essere orientata ad una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità produttive da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone;
- è essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull’affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite;
- fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è comune l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuoverne l’effettività e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate d’intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori,

tutto ciò premesso le parti convengono che
1. ai fini della certificazione della rappresentativitàdelle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori. Il numero delle deleghe viene certificato dall’INPS tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens) che verrà pre-disposta a seguito di convenzione fra INPS e le parti stipulanti il presente accordo interconfederale. I dati così raccolti e certificati, trasmessi complessivamente al CNEL, saranno da ponderare con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali unitarie da rinnovare ogni tre anni, e trasmessi dalle Confederazioni sindacali al CNEL. Per la legittimazione a negoziare è necessario che il dato di rappresentatività così realizzato per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro;

2. il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale;

3. la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge;

4. i contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti;

5. in caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della legge n. 300/70, i suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall’azienda. Ai fini di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come previsto per le rappresentanze sindacali unitarie anche le rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quando presenti, durano in carica tre anni. Inoltre, i contratti collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti;

6. i contratti collettivi aziendali, approvati alle condizioni di cui sopra, che definiscono clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda e non per i singoli lavoratori;

7. i contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro. Ove non previste ed in attesa che i rinnovi definiscano la materia nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’azienda, i contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente accordo interconfederale, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Le intese modificative così definite esplicano l’efficacia generale come disciplinata nel presente accordo;

8. le parti con il presente accordo intendono dare ulteriore sostegno allo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale per cui confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure - che già hanno dimostrato reale efficacia - volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le parti in sede aziendale.

Intesa CGIL-CISL-UIL su accordi sindacali con valenza generale (28/6/2011)

Le piattaforme sindacali vengono proposte unitariamente dalle Segreterie e dibattute negli orgaismi direttivi interessati, i quali approvano le piattaforme da sottoporre successivamente alla consultazione dell’insieme dei lavoratori e dei pensionati.
Tutto il percorso negoziale dalla piattaforma alla firma è accompagnato da un costante coinvolgimento degli organismi delle Confederazioni, prevedendo momenti di verifica con gli iscritti e assemblee di tutti i lavoratori e i pensionati.
Le Segreterie assumono le ipotesi di accordo e le sottopongo alla valutazione e approvazione dei rispettivi organismi direttivi per la firma da parte delle stesse, previa consultazione certificata tra tutti i lavoratori, le lavoratrici, le pensionate e i pensionati, come già avvenuto nel 1993 e nel 2007.

Accordi di categoria
Le Federazioni di categoria nel quadro delle scelte di questo documento, definiranno specifici regolamenti sulle procedure per i loro rinnovi contrattuali, al fine di coinvolgere sia gli iscritti che tutti i lavoratori e le lavoratici. Tali regolamenti dovranno prevedere sia il percorso per la costruzione delle piattaforme che per l’approvazione delle ipotesi di accordo.
Queste intese potranno prevedere momenti di verifica per l’approvazione degli accordi mediante il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori in caso di rilevanti divergenze interne alle delegazioni trattanti.
Le categorie definiranno, inoltre, regole e criteri per le elezioni delle RSU e per la consultazione dei lavoratori e delle lavoratrici per gli accordi di II livello.

Documento finale del Comitato Direttivo Nazionale CGIL del 5/7/2011

Il Comitato Direttivo Nazionale della Cgil condivide e approva l’ipotesi di Accordo tra Confindustria e Cgil Cisl Uil siglato il 28 giugno u.s. (dalla Cgil sulla base del mandato ricevuto dal Direttivo del 27 giugno).
L’ipotesi di Accordo giunge dopo anni di contrapposizione fra i sindacati e la conseguente disgregazione del sistema contrattuale e delle regole di rappresentanza e democrazia.
L’ipotesi di Accordo blocca la deriva dei contratti separati e ristabilisce una griglia minima di regole unitarie sulla rappresentanza e la contrattazione.
L’ipotesi di Accordo cancella l’idea dei due livelli contrattuali separati e alternativi fra loro e ricolloca al centro del sistema contrattuale il Contratto Nazionale di Lavoro come regolatore generale e fonte normativa del secondo livello di contrattazione.
L’ipotesi di accordo valorizza il ruolo delle OOSS di categoria poiché affida loro il compito di innovare il sistema contrattuale e rafforza il ruolo delle Rsu quali rappresentanti contrattuali dei lavoratori in azienda.
L’intesa endosindacale che integra l’ipotesi di Accordo con Confindustria, riprendendo il documento unitario del 2008, conferma la necessità di coinvolgere gli iscritti e i lavoratori durante l’intero iter negoziale (piattaforme, trattative, ipotesi di accordo da convalidare).
L’Intesa endosindacale prevede, per la prima volta, che si coinvolgano i lavoratori in caso di rilevanti divergenze interne alle delegazioni trattanti, come aveva proposto la Cgil con il direttivo del 15 gennaio 2011, allo scopo di prevenire conclusioni separate della trattativa.
L’ipotesi di Accordo siglata con Confindustria ha validità pro futuro per tutte le aziende rappresentate da Confindustria: non influisce sui contenziosi in corso e non accredita accordi precedentemente sottoscritti in forma separata.
La misurazione della rappresentanza sindacale nel settore privato rappresenta una innovazione che cambierà in profondità i comportamenti delle parti sociali e il modo in cui si esercitano i diritti sindacali e di contrattazione.
Saranno gli iscritti e i voti dei lavoratori a stabilire il peso sindacale e contrattuale di ciascuna organizzazione. La campagna di affiliazione al sindacato non sarà più un fatto meramente organizzativo, separato dalla sua forza negoziale, ma l’occasione per accrescere il consenso all’azione contrattuale del sindacato.
Le OOSS nazionali, le Rsu e persino le Rsa eserciteranno le loro funzioni e il loro potere sulla base del loro peso effettivo in termini di numero di iscritti e di voti ricevuti e non più in forma convenzionalmente paritetica. Per la prima volta un accordo tra le parti norma l’azione delle Rsa e la sottopone alla verifica del voto dei lavoratori.
Eventuali clausole di tregua sindacale a livello aziendale hanno effetto vincolante esclusivamente per le organizzazioni firmatarie dell’ipotesi di Accordo del 28 giugno e, come esplicitato, non riguardano i diritti in capo ai singoli lavoratori.
L’ipotesi di Accordo supera la pratica delle deroghe ai CCNL e introduce un criterio di articolazione della contrattazione aziendale per aderire maggiormente alle esigenze dei diversi contesti produttivi. La prossima stagione di rinnovo dei CCNL potrà prevedere materie e procedure per rendere la contrattazione di secondo livello più aderente alle singole realtà aziendali entro i limiti definiti dal contratto nazionale stesso.
In attesa dei rinnovi dei CCNL le rappresentanze sindacali in azienda potranno, in situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi, d’intesa con le segreterie territoriali dei sindacati di categoria, definire accordi modificativi dei CCNL in materia di prestazione lavorativa, orari e organizzazione del lavoro.
In questa situazione transitoria, non sono sufficienti le normali regole di definizione dell’ipotesi di accordo da parte della maggioranza delle Rsu. Se non c’è intesa tra le Rsu e le OOSS territoriali di categoria l’accordo modificativo transitorio non può essere concluso.
Sull’ipotesi di Accordo del 28 giugno 2011 la Cgil, ai sensi dell’art. 6, titolo I, lettera “b” del proprio Statuto, attiverà il pronunciamento di tutti gli iscritti dipendenti dalle aziende afferenti al sistema contrattuale di Confindustria. L’esito del pronunciamento sarà vincolante per la Cgil e per le sue articolazioni confederali, territoriali e di categoria a tutti i livelli.
Il pronunciamento si articolerà nel modo seguente:
1. tutte le categorie territoriali interessate consegneranno alle rispettive Ccdl entro l’11 luglio 2011 gli elenchi delle aziende afferenti al sistema contrattuale di Confindustria e il numero degli iscritti corrispondenti alle stesse;
2. le assemblee degli iscritti si svolgeranno a partire dal 12 luglio e termineranno entro il 16 settembre;
3. l’esito finale del pronunciamento degli iscritti sarà comunicato entro il 19 settembre dalle OOSS sindacali nazionali di Categoria alla Confederazione che lo renderà pubblico martedì 20 settembre 2011.

Scarica il pdf Volantone Accordo Interconfederale 28 giugno 2011 (675 KB)

Testamento Biologico

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Appello dei medici e degli operatori sanitari
per la libertà di scelta sul testamento biologico e contro l'accanimento terapeutico

Promosso dalla Fp-Cgil e dalla Fp-Cgil Medici

io non costringo, curo

I medici e gli operatori sanitari non vogliono una legge che costringa a mantenere in vita con tecnologie straordinarie o sproporzionate chi ha deciso di rifiutarle in modo consapevole e non ha più una ragionevole speranza di recupero.

Non vogliono calpestare, per scelte legislative ideologiche, la deontologia professionale e la stessa Costituzione che garantiscono il rispetto della volontà dell'individuo sulle terapie da effettuare.

Non vogliono che l'idratazione e la nutrizione artificiale siano strumentalmente considerate nella legge come "pane ed acqua", in contrasto con la comunità scientifica internazionale e negando l'evidenza della necessità per la loro somministrazione di competenze mediche e sanitarie.

Vogliono invece poter lavorare secondo scienza e coscienza in una alleanza terapeutica con la persona assistita, alla quale devono sempre essere garantite la dignità e la decisione finale.

Clicca qui per firmare l'appello

Lunedi? 7 marzo 2011 ore 11:30

SIT IN

Piazza Montecitorio - Roma

in occasione della discussione alla Camera dei Deputati del Disegno di Legge concernente “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento”
E? stato richiesto al Presidente della Camera, on Gianfranco Fini, un incontro per consegnare le firme raccolte sull’appello promosso dalla FP Cgil e dalla FP Cgil Medici.
Saranno consegnati anche i video della campagna “io non costringo curo”.

Democrazia Rappresentanza

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Pubblichiamo il testo integrale del documento approvato sabato 15 gennaio dal Comitato direttivo della Cgil con 112 voti a favore e 14 astenuti.
Il documento è stato trasmesso alla Cisl e alla Uil e per conoscenza alle associazioni imprenditoriali, con una lettera di accompagnamento del segretario generale della Cgil Susanna Camusso

A.IL PERCORSO
1. Definire una griglia di princìpi e proposte che portano a sintesi una lunga elaborazione interna alla Cgil;
2. non un documento compiuto in sé, quanto una base per la ripresa del dialogo con Cisl e Uil;
3. una griglia su cui sia parimenti possibile aprire un confronto con Confindustria e tutte le altre associazioni;
4. l’accordo endosindacale è la prima tappa per giungere a una iniziativa legislativa sulla rappresentanza e sull’attuazione dell’erga omnes della quale riconfermiamo la necessità.
B. LE RAGIONI
1. è indispensabile consolidare le regole della democrazia e della rappresentanza a partire dal Protocollo del 1993, contro i rischi di disgregazione del sistema contrattuale e delle relazioni sindacali;
2. è necessario e urgente riprendere un “dialogo costruttivo” tra le Organizzazioni Sindacali e tra le parti sociali;
3. la competizione fisiologica tra le grandi Organizzazioni Sindacali deve produrre più convergenza di intenti; se si trasforma in una rottura stabile e discriminante riduce il grado di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori;
4. la balcanizzazione delle relazioni sindacali per via politica non è utile alla crescita e alla competitività del paese;
5. la libertà sindacale appartiene ai singoli lavoratori, non può divenire una variabile dipendente del processo negoziale e degli accordi contrattuali di nessuna azienda;
6. le parti sociali (sindacali e datoriali) hanno il diritto dovere di trovare un accordo endosindacale sulle regole della democrazia e della rappresentanza che sia generale, omogeneo ed esigibile;
7. gli orientamenti della Cgil su democrazia e rappresentanza derivano dalle esperienze negoziali, costruttive, unitarie e largamente diffuse nel paese.
C. GLI OBIETTIVI
1. certificare il grado di rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni di impresa;
2. definire percorsi certi di consultazione dei lavoratori anche in caso di rilevanti dissensi fra le Organizzazioni Sindacali in fase negoziale finale;
3. estendere e diffondere le Rsu a tutti i settori nelle aziende sopra i 15 addetti, eleggere Rsu interaziendali e/o territoriali per le imprese minori;
4. confermare che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls) sono parte integrante delle rispettive Rsu, al fine di rendere più efficace e coordinata la loro azione;
5. rendere fattivamente esigibile (sia da parte dei lavoratori che di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali) la elezione delle Rsu in tutti i luoghi di lavoro (come da punto 3 precedente);
6. definire un meccanismo elettorale democratico che garantisca la libera competizione tra le liste elettorali nella costituzione delle Rsu;
7. sancire il suffragio universale dei lavoratori con elettorato attivo e passivo da parte di ciascun dipendente dell’impresa nell’elezione delle Rsu, sancire il diritto di voto anche per i lavoratori temporanei;
8. esplicitare diritti, doveri e responsabilità delle Rsu come soggetto e luogo in cui i rappresentanti sindacali svolgono le loro funzioni;
9. formalizzare il sistema negoziale e di rappresentanza nei grandi Gruppi con più di una realtà produttiva (e più di una Rsu);
10.rafforzare, secondo le esperienze delle categorie, il percorso del mandato a negoziare prima della firma, e di verifica mediante voto certificato o referendario dopo la firma;
11. il percorso del mandato a negoziare e di verifica dopo la firma, come da punto precedente, riguarda gli accordi interconfederali, quelli contrattuali e quelli territoriali;
12. prevedere la possibilità del ricorso al referendum da parte dei lavoratori per abrogare un accordo firmato;
13. definire le materie indisponibili alla contrattazione e al voto dei lavoratori (come da punto 10), per accordo tra le Organizzazioni Sindacali titolari del negoziato;
14. rafforzare le garanzie di cogenza degli obblighi contrattuali reciproci nelle aziende;
15. sperimentare forme di partecipazione e consultazione nelle aziende (a partire dai grandi Gruppi);
16. confermare la legislazione vigente in materia nei settori della Pubblica Amministrazione e della Conoscenza; provvedere al rinnovo delle Rsu e alla verifica del peso associativo delle Organizzazioni Sindacali negli stessi settori.
D. MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITÀ
1. si considerano rappresentative a livello nazionale, territoriale e aziendale le Organizzazioni Sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5%, la quale determina l’accesso ai tavoli di trattativa;
2. la misura della rappresentatività è effettuata tramite una media del peso associativo (numero iscritti certificati dall’Inps) e del peso elettorale (voti nelle elezioni delle Rsu certificati da validazione dei verbali elettorali); il quorum del 51% per sottoscrivere gli accordi è definito sulla base dei voti e degli iscritti nella loro globalità;
3. il Cnel è depositario dei dati che certificano la misura della rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali e datoriali;
4. va definita una transizione per il tempo di messa a regime del sistema;
E. VERIFICA DEL MANDATO IN CASO DI DISSENSO
1. se in fase negoziale sussistono rilevanti dissensi fra le Organizzazioni Sindacali e i favorevoli alla firma non raggiungono un quorum da definire, comunque superiore alla maggioranza semplice della rappresentatività, si avvia un percorso di verifica del mandato mediante il voto dei lavoratori;
2. il voto certificato o referendario dei lavoratori, espresso a maggioranza semplice (secondo le modalità decise dalle categorie), è vincolante per tutte le Organizzazioni Sindacali che hanno condotto le trattative e hanno avviato il percorso di verifica del mandato;
3. in questo caso, il referendum abrogativo dell’accordo firmato può essere attivato solo da chi non agisce la consultazione di mandato.
F. LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
1. La Rsu è composta dai rappresentanti sindacali (o delegati) dei lavoratori iscritti e non iscritti alle Organizzazioni Sindacali;
2. la Rsu è il soggetto aziendale che esercita i diritti collettivi di contrattazione;
3. la Rsu rimane in carica per la durata di 3 anni;
4. la Rsu esercita (in relazione con le Organizzazioni Sindacali) le funzioni contrattuali nei modi previsti dal regolamento sulle Rsu (ovvero dai contratti o altro);
5. la Rsu è un soggetto unico e unitario che delibera attraverso una sua formale convocazione;
6. la Rsu delibera, a seconda delle materie, a maggioranza semplice o qualificata secondo il regolamento;
7. la Rsu, prima di deliberare sulle piattaforme e sull’ipotesi di accordo consulta, lavoratrici, lavoratori e iscritti nella forma di volta in volta prescelta, a partire dal referendum.
G. LA RSU DI GRUPPO
1. la Rsu di Gruppo è costituita dall’insieme delle Rsu di stabilimento o da un Coordinamento delle Rsu (Co.Rsu) eletto; Rsu di gruppo o Co.Rsu partecipano alle trattative assieme alle Organizzazioni Sindacali;
2. il Co.Rsu, fatte le necessarie verifiche interne nelle Rsu e, ove necessario, tra le lavoratrici i lavoratori e gli iscritti, vara con il proprio voto (a maggioranza semplice) la piattaforma e l’ipotesi di accordo. Un regolamento convenuto tra le Organizzazioni Sindacali decide le materie su cui è necessario il voto di tutte le Rsu;
3. la piattaforma e l’accordo aziendale di Gruppo sono sottoposti a consultazione anche referendaria delle lavoratrici e dei lavoratori;
4. contro l’accordo realizzato può essere indetto un referendum abrogativo su richiesta di un numero di lavoratrici e lavoratori non inferiori a una percentuale da definire dei dipendenti del Gruppo, entro 30 giorni dalla firma;
5. Co.Rsu e Organizzazioni Sindacali competenti eleggono propri rappresentanti negli organismi di informazione,partecipazione e consultazione sindacale adottati dal Gruppo.
H. RAPPRESENTANZA AZIENDALE E CCNL
1. le Rsu e i Co.Rsu partecipano in misura della loro rappresentatività (secondo modalità definite dalle Organizzazioni Sindacali) alla Delegazione trattante per il rinnovo del Ccnl;
2. la Delegazione trattante esprime con un voto il proprio mandato alle Organizzazioni Sindacali a firmare l’ipotesi di nuovo Ccnl;
3. le piattaforme e l’accordo di rinnovo del Ccnl sono sottoposti al voto anche referendario, certificato e vincolante di lavoratrici e di lavoratori nelle modalità stabilite dalle Organizzazioni Sindacali competenti con un regolamento che potrà prevedere anche l’assemblea nazionale dei delegati.
I. MODALITÀ ELETTORALI DELLE RSU D’AZIENDA
1. hanno diritto a presentare la propria lista per le elezioni delle Rsu, ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie di Contratti nazionali e/o aziendali e/o territoriali applicati in azienda;
2. hanno inoltre diritto a presentare liste alle elezioni delle Rsu coloro che abbiano raccolto almeno il 5 % di firme tra avoratrici e lavoratori dell’azienda in cui sono in corso le elezioni della Rsu;
3. definito il numero di componenti della Rsu e il relativo quorum, risulteranno elettiin misura proporzionale i candidati di ciascuna delle liste presentate che abbiano superato il quorum;
4. le modalità di convalida delle liste e le operazioni di voto sono definite dalle Organizzazioni Sindacali di categoria interessate;
5. sarà cura delle Organizzazioni Sindacali di categoria garantire, attraverso l’opportuna definizione dei collegi elettorali la rappresentanza delle diverse articolazioni organizzative aziendali, nonché la rappresentanza di genere e dei livelli professionali.

Se non ora quando?

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Domenica 13 Febbraio a PISTOIA
Manifestazione in Piazza Gavinana (sul Globo) -con inizio alle ore 15,30
in occasione della GIORNATA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE DELLE DONNE (e non solo)

APPELLO ALLA MOBILITAZIONE DELLE DONNE ITALIANE
DOMENICA 13 FEBBRAIO2011

In Italia la maggioranza delle donne lavora fuori o dentro casa, crea ricchezza, cerca un lavoro (e una su due non ci riesce), studia, si sacrifica per affermarsi nella professione che si è scelta, si prende cura delle relazioni affettive e familiari, occupandosi di figli, mariti, genitori anziani.

Tante sono impegnate nella vita pubblica, in tutti i partiti, nei sindacati, nelle imprese, nelle associazioni e nel volontariato allo scopo di rendere più civile, più ricca e accogliente la società in cui vivono. Hanno considerazione e rispetto di sé, della libertà e della dignità femminile ottenute con il contributo di tante generazioni di donne che – va ricordato nel 150esimo dell’unità d’Italia – hanno costruito la nazione democratica.

Questa ricca e varia esperienza di vita è cancellata dalla ripetuta, indecente, ostentata rappresentazione delle donne come nudo oggetto di scambio sessuale, offerta da giornali, televisioni, pubblicità. E ciò non è più tollerabile.

Una cultura diffusa propone alle giovani generazioni di raggiungere mete scintillanti e facili guadagni offrendo bellezza e intelligenza al potente di turno, disposto a sua volta a scambiarle con risorse e ruoli pubblici.

Questa mentalità e i comportamenti che ne derivano stanno inquinando la convivenza sociale e l’immagine in cui dovrebbe rispecchiarsi la coscienza civile, etica e religiosa della nazione.

Così, senza quasi rendercene conto, abbiamo superato la soglia della decenza.

Il modello di relazione tra donne e uomini, ostentato da una delle massime cariche dello Stato, incide profondamente negli stili di vita e nella cultura nazionale, legittimando comportamenti lesivi della dignità delle donne e delle istituzioni.

Chi vuole continuare a tacere, sostenere, giustificare, ridurre a vicende private il presente stato di cose, lo faccia assumendosene la pesante responsabilità, anche di fronte alla comunità internazionale.

Noi chiediamo a tutte le donne, senza alcuna distinzione, di difendere il valore della loro, della nostra dignità e diciamo agli uomini: se non ora, quando? è il tempo di dimostrare amicizia verso le donne.

L’APPUNTAMENTO E’ PER IL 13 FEBBRAIO IN OGNI GRANDE CITTA’ ITALIANA


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