Extracomunitari: pensione inabilità e indennità di accompagnamento non vincolate al permesso di soggiorno

La concessione ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità non può essere subordinata al requisito della titolarità della carta di soggiorno. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 40/2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 della Legge 388/2000 ossia la Finanziaria 2001.

La sentenza è stata promossa da due ordinanze, rispettivamente del Tribunale di Urbino e del Tribunale di Cuneo ed ha come oggetto la verifica costituzionale in base agli articoli 2,3,32,38 e 117 “dell’articolo 80 comma 19 della Legge 23.12.2000 n. 388”, il quale subordina per i cittadini extracomunitari la titolarità del permesso di soggiorno di lunga durata CE (carta di soggiorno e dal 2007 permesso di soggiorno di lunga durata CE-Decreto legislativo 3-2007) per ottenere le prestazioni assistenziali ai minorati civili.

I casi prospettati alla suprema corte (richiesta d’indennità di accompagnamento minore Tribunale di Urbino e pensione d’inabilità Tribunale di Cuneo), riguardavano la durata del possesso del permesso di soggiorno, in entrambe i casi non erano trascorsi 5 anni e quindi non potevano ottenere la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno di lunga durata CE e conseguentemente le prestazioni richieste.

Ricordiamo, che la Corte Costituzionale si è pronunciata più volte e positivamente sull’argomento: con la sentenza 306-2008 riguardo al requisito reddituale per la carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno di lunga durata CE) per ottenere l’indennità di accompagnamento; con la sentenza n.11-2009 e n.187-2010 rispettivamente per la pensione d’inabilità art.12 Legge 118-1971 e l’assegno mensile d’invalidità parziale art.13 Legge 118-1971 e con la sentenza 329-2011 sull’indennità di frequenza.

Gli elementi di diritto presi a riferimento dalla Corte Costituzionale, riguardo alle motivazioni contenute in sentenza s’intravedono essenzialmente nella dizione “ qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello stato,fondato su requisiti diversi
da quelli previsti dalla generalità dei soggetti finisce per essere in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’articolo 14 della CEDU,avuto riguardo all’interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea”.
In virtù di tale principio di diritto, la corte, ritiene priva di giustificazione “l’applicazione di un regime restrittivo nei confronti di cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello stato da tempo apprezzabile e in modo non episodico, e individuando illegittima la norma
(articolo 80 comma 19 della Legge 388-2000) che prevede il requisito dei 5 anni di regolare permesso di soggiorno per ottenere la carta di soggiorno o il permesso CE di lungo periodo, essendo sufficiente per ottenere le prestazioni assistenziali dei minorati civili,come detto, il possesso da tempo apprezzabile e in modo non episodico di un regolare permesso di soggiorno.

Come possiamo constatare, questa è l’ennesima sentenza della Corte Costituzionale che riconosce il diritto,con le medesime motivazioni, a ottenere le prestazioni assistenziali ai minorati civili.

E’ evidente, che in tutti i casi in cui ci imbattiamo in problematiche del genere, bisognerà opporci e motivare la nostra contrarietà con i contenuti delle sentenze,in attesa che il legislatore emani una nuova normativa,essendo quella ritenuta illegittima espunta dal nostro ordinamento giuridico dalle menzionate sentenze della corte costituzionale.

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